sabato 28 novembre 2009

RICEVO E PUBBLICO

IL DIRITTO DI CRITICA

(fattene una ragione)


Il diritto di critica, come il Diritto di cronaca, è disciplinato dall’art 21 della Costituzione Italiana il quale, nel primo comma, recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Ciò significa che ogni avvenimento può essere sentenziato da qualsiasi cittadino ed è legittimato a farlo dalla Costituzione. Giudicare un fatto di cronaca o un comportamento comune è sostanzialmente diverso dalla pura narrazione dei fatti della quale si fa portavoce il diritto di cronaca. La differenza sostanziale tra i due sta nello scopo con il quale nascono: la cronaca è una schietta narrazione dei fatti così come sono avvenuti, l’obiettivo è quello di informare la comunità, mentre la critica, proprio perché esprime un giudizio, è soggettiva e dà molto più peso ad uno specifico punto di vista piuttosto che al fatto in sè. Per la sua componente di soggettività, la critica genera (ed è giusto che sia così) dissensi e consensi. Il diritto di critica deve comunque rispettare dei limiti. Come il diritto di cronaca, il giudizio deve poggiarsi su un fatto vero o collettivamente riconosciuto. Naturalmente se il giudizio riguarda un fatto di cronaca la veridicità risiede nello stesso, ma se invece ha per oggetto qualcosa che si protrae nel tempo, come una situazione alla quale si è arrivati dopo anni di scelte o comportamenti sbagliati, allora la critica si basa maggiormente sul dissenso per quello che è avvenuto, in modo da rendere partecipi anche altri della propria idea. Un’ accortezza che si deve avere quando si manifesta una propria idea è la continenza con la quale si fa. La forma espositiva infatti deve essere chiara, provocatrice ma non offensiva e immorale. Poiché il diritto di critica potrebbe legittimare una manifestazione di pensiero su fatti privati di persone notoriamente conosciute, non deve sfociare nella diffamazione della persona in questione. La diffamazione infatti è considerata dalla Giurisprudenza un reato sanzionabile con pene sia civili che penali.

1 commento:

Anonimo ha detto...

boh! sei sibillino con questo pezzo